Regolamento
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Articolo 1
Ammissione dei nuovi soci
1.1 L'ammissione di nuovi associati avviene su invito da parte dell'Associazione, dietro presentazione da parte di un associato ovvero su proposta del candidato.
1.2 Il Consiglio direttivo dell'Associazione può individuare candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, che rispettino i princìpi del codice etico, da invitare ad aderire Base. Per i candidati così individuati non è previsto che l'Assemblea generale o i singoli associati, anche al di fuori della convocazione dell'Assemblea, votino sull'invito.
1.3 Ogni associato ha diritto di proporre al Consiglio direttivo l’adesione di un nuovo candidato. Il consiglio direttivo, verificato che non esistano motivi di incompatibilità del candidato con i valori e gli scopi dell’Associazione, ne sottopone la candidatura agli associati secondo le modalità descritte dall’Allegato A.
1.4 Chiunque voglia sottoporre la propria candidatura all’Associazione, ne ha diritto secondo le modalità indicate dall’Allegato A al presente regolamento. La candidatura deve contenere le informazioni richieste a pena di inammissibilità. Ogni candidatura è sottoposta al Consiglio direttivo, che valuta eventuali profili di incompatibilità con i valori e gli scopi dell’Associazione. Se la candidatura è ammissibile, questa viene sottoposta al voto degli associati secondo le modalità indicate nell’Allegato A al presente regolamento.
1.5 Votata l’ammissione di un nuovo candidato, è previsto che l’adesione sia formalizzata dopo un periodo di prova di sei mesi. Durante il periodo di prova il candidato ha uno status equiparato a quello degli associati quanto a diritti e doveri; non ha, però diritto di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci ed è esentato dal dovere di versare la quota associativa annuale.
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Articolo 2
Recesso dell’associato
2.1 Ai sensi dell’art. 24, comma 2, cod. civ., ogni associato ha diritto di recedere dall’Associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta con un preavviso di almeno tre mesi.
2.2 Per ragioni, anche non gravi, proposte dall’associato che chiede di esercitare il proprio diritto di recesso, il Consiglio Direttivo può accogliere la domanda di recesso presentata senza il preavviso prescritto dalla legge e dal presente regolamento, deliberare l’avvenuto recesso o indicare un nuovo termine da cui decorre la cessazione dello status di associato.
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Articolo 3
Esclusione
3.1 Il Consiglio Direttivo di Base delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 cod. civ., l’esclusione dell’associato.
3.2 L’esclusione dell’associato è deliberata per gravi motivi. Costituiscono, tra gli altri, gravi motivi tali da giustificare l’esclusione le violazioni del codice etico dell’Associazione; la violazione delle regole di riservatezza e non pubblicità previste dallo Statuto; il mancato e ingiustificato pagamento della quota associativa; la condotta dell’associato che in qualunque modo arrechi danni morali o patrimoniali all’Associazione; il comportamento dell’associato contrario alle regole della correttezza ed in generale ogni condotta dell’associato incompatibile con gli scopi ed i valori di Base.
3.3 Ai sensi dell’art. 24, ult. co., cod. civ., gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
3.4 Contro la decisione del Consiglio Direttivo di Base che abbia deliberato l’esclusione, l’associato escluso ha diritto alla tutela giurisdizionale nei modi previsti dalla legge.
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Articolo 4
Procedimento di deliberazione dell’esclusione
4.1 L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo decide senza obbligo di preavviso né in contraddittorio.
4.2 L’esclusione di un associato è indicata nell’ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio Direttivo, se del caso appositamente convocata. L’esclusione può essere proposta dal Presidente dell’Associazione, da un componente del Consiglio Direttivo, da qualunque associato. Può proporre all’attenzione del Consiglio Direttivo la questione sull’esclusione dell’associato anche un terzo che abbia per qualunque motivo intrattenuto rapporti con l’Associazione.
4.3 Per speciali ragioni di opportunità, il Consiglio Direttivo può deferire la decisione sull’esclusione di un associato all’Assemblea generale dei membri, che decide a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4.4 Il Consiglio Direttivo decide senza l’intervento di altre parti. Prima della decisione il Consiglio ha facoltà di convocare, in ogni modalità, l’associato della cui esclusione si discute per consentirgli di esporre le proprie difese.
4.5 Il Consiglio Direttivo decide con una deliberazione motivata. La motivazione della deliberazione contiene, anche in forma semplificata, tutti gli elementi in base ai quali il Consiglio ha deciso, le ragioni per le quali la violazione è ritenuta grave e per cui l’esclusione è ritenuta una misura proporzionata all’entità della violazione stessa. Se la decisione è stata assunta in contraddittorio con l’associato, la motivazione tiene altresì conto delle sue difese.
4.6 La deliberazione che decide dell’esclusione di un associato è efficace, se non ne è disposta la sospensione, dal momento in cui è notificata al socio escluso.
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Allegato A
Procedura informatica di presentazione delle domande di ammissione
Articolo 1 — Ammissione dei nuovi soci
1.1 L’ammissione di nuovi associati avviene secondo le norme di cui all’art. 1 del presente Regolamento. L’allegato A definisce le modalità di svolgimento della procedura.
Articolo 2 — Invito da parte del Consiglio direttivo
2.1 Il Consiglio direttivo dell’Associazione può invitare direttamente ad aderire all’Associazione candidati in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto e dal Codice etico.
2.2 La scelta del Consiglio è discrezionale e non deve essere motivata.
2.3 L’invito di cui al presente articolo non è soggetto a particolari formalità. Dell’invito va, comunque, data comunicazione agli associati.
2.4 Gli associati che abbiano aderito all’Associazione su invito diretto da parte del Consiglio direttivo sono, al pari di ogni altro associato, soggetti alle norme in materia di recesso e di esclusione, di cui al presente regolamento.
Articolo 3 — Presentazione da parte di un associato e candidatura spontanea
3.1 Le candidature spontanee o proposte dietro presentazione da parte di un associato sono sottoposte a duplice votazione, da parte del Consiglio direttivo e dell’Assemblea generale dei soci.
3.2 La candidatura deve contenere: (1) Generalità e contatti; (2) Curriculum vitae; (3) Lettera motivazionale; (4) Accettazione Statuto, Codice Etico e Regolamento ammissione ed esclusione soci.
3.3 Il Consiglio direttivo verifica l’ammissibilità della candidatura, della completezza della documentazione richiesta, dell’assenza di cause ostative all’adesione. Se la verifica ha esito positivo, il Consiglio ammette la candidatura. La decisione del Consiglio non è motivata a pena di invalidità e riguarda esclusivamente l’ammissibilità della candidatura, mentre nel merito è attribuita alla competenza dell’Assemblea.
3.4 Se la candidatura è ammissibile, viene sottoposta all’assemblea dei soci. L’assemblea decide esprimendo il proprio voto. La votazione rimane aperta per una settimana a partire dalla sottoposizione della questione all’Assemblea. Ogni associato può esprimere un voto. La candidatura si intende approvata con la maggioranza semplice dei voti espressi. Il voto del candidato che non si esprima nella votazione non è conteggiato ai fini del quorum costitutivo.
3.5 Se la candidatura viene approvata dall’Assemblea, essa è comunicata al candidato, cui viene consegnata la lettera di invito di cui all’Allegato B al presente regolamento. L’invito deve essere accettato dal candidato. Dalla data di accettazione del candidato decorre il termine di prova, di sei mesi.
3.6 Decorso fruttuosamente il termine di prova, se il candidato ha serbato un ritegno non incompatibile con i valori dell’Associazione e non siano emerse ragioni che ostano alla partecipazione a Base, la prova si intende superata e il candidato acquista lo status di associato. Il Consiglio direttivo vota il superamento della prova. Il voto favorevole al superamento della prova non è motivato. Il voto contrario è motivato e tiene conto delle ragioni di incompatibilità con lo status di associato di Base.
3.7 Il voto del Consiglio direttivo, che approva o disapprova il superamento della prova, è efficace decorsi sette giorni dalla votazione; esso va notificato agli associati. Entro tale termine ogni associato può proporre osservazioni rispetto al voto, sia esso favorevole o contrario.
Articolo 4 — Periodo di prova
4.1 Per speciali ragioni di opportunità, di cui va data adeguata motivazione, il Consiglio direttivo può deliberare che l’adesione a Base di un candidato non sia preceduta dal periodo di prova.